La donazione è il contratto con il quale una parte (donante) arricchisce un’altra (donatario), per spirito di liberalità, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Si tratta di un negozio a titolo gratuito poiché l’autore della donazione non riceve alcun corrispettivo. Condizione necessaria è la piena capacità di disporre del donante. Il contratto può avere ad oggetto qualunque bene che si trovi nel patrimonio del donante, mentre è vietata la donazione dei beni futuri e altrui. Il contratto di donazione deve essere fatto per atto pubblico, alla presenza di due testimoni, sotto pena di nullità.

Il contratto di donazione è invalido, oltre che per le normali cause, anche per errore o illiceità del motivo che risulti dall’atto e sia stato determinante del consenso. La donazione nulla è convalidabile mediante conferma espressa o esecuzione volontaria, dopo la morte del donante e nella conoscenza della causa di invalidità. può essere revocata per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli. La revoca non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato anteriormente alla domanda di revoca, salvi gli effetti della trascrizione. La donazione è regolata dalla legge nazionale del donante salvo dichiarazione espressa e contestuale dello stesso per sottoporla alla legge dello Stato in cui risiede.

Esistono diversi tipi di donazione. La donazione rimuneratoria si qualifica particolarmente per i motivi che inducono il donante ad effettuarla: è fatta in segno di riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale rimunerazione, alla quale il donante non è tenuto né per legge, né per uso, né per costume sociale. La donazione rimuneratoria non è soggetta a revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, dati i motivi che ci sono alla base. Ancora, esiste la donazione obnuziale, fatta in vista di un futuro matrimonio, dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri di questi.

La donazione indiretta si ha quando il donante raggiunge lo scopo di arricchire un’altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella della donazione. Ad esempio, nel pagamento di un debito altrui, la cui causa è l’estinzione del debito, si avvantaggia il debitore come se gli si donasse la somma dovuta per il pagamento. Tale negozio non è considerato una donazione anche se attua una liberalità, per cui non è soggetto alle regole formali tipiche della donazione. Ad esso si applicano tuttavia le regole sulla revoca e sulla riduzione delle donazioni.


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