Per scudo fiscale si intende la normativa tesa a regolarizzare il rientro di capitali in Italia detenuti irregolarmente all’estero. La normativa dello scudo fiscale è contenuta nella Legge n. 409 del 2001 e regolarizza la sanatoria per i contribuenti che hanno sottratto redditi all’imposizione tributaria dandogli la possibilità di effettuare il rientro di capitali nel più completo anonimato. I destinatari di questa legge sono individuati tassativamente e sono: le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni di professionisti residenti in Italia. Sono pertanto escluse le società di persone e le società di capitali.

La decisione di un soggetto di avvalersi dello scudo fiscale e quindi di decidere per il rientro dei capitali dipende sia dalla sua posizione fiscale sia dalla capacità dell’Amministrazione finanziaria di verificare le violazioni del contribuente e successivamente sanzionarle, procedendo eventualmente nei confronti della società. I soggetti che devono dare attuazione allo scudo fiscale per il rientro dei capitali sono gli intermediari, poiché sono loro a ricevere la dichiarazione riservata e a dover seguire personalmente gli adempimenti per l’emersione. Per intermediari si intende: società fiduciarie, banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, agenti di cambio, società di investimento non residenti e organizzazioni di banche estere.

Per l’applicazione oggettiva dello scudo fiscale al fine del rientro di capitali le attività finanziarie e non finanziarie debbono essere detenute o costituite all’estero, in violazione delle norme fiscali e valutarie concernenti i vincoli sui trasferimenti di capitali all’estero. La normativa dello scudo fiscale prevede che il rientro dei capitali avvenga per mezzo di una dichiarazione riservata, in quanto è garantito l’anonimato del dichiarante, e viene presentata a intermediari abilitati a ricevere tale dichiarazione. Il legislatore non ha specificato la tipologia di attività a cui applicare la normativa. In via interpretativa, si fanno rientrare non solo le attività finanziarie ma anche quelle non finanziarie, come immobili, multiproprietà e opere d’arte.

Lo scudo fiscale prevede due soluzioni: il rientro di capitali in Italia o la regolarizzazione all’estero. La prima soluzione, il cosiddetto "rimpatrio", può essere concretizzata mediante l’intervento di un intermediario, che provveda al rientro dei capitali ed al quale andrà fatta la dichiarazione riservata. Nel caso in cui il contribuente decida di recarsi di persona all’estero per portare il denaro e gli altri beni in Italia, lo scudo fiscale prevede la perdita dell’anonimato, in quanto verrà inviata una segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi. La seconda ipotesi è la regolarizzazione, ovvero il contribuente mantiene i beni all’estero presentando una dichiarazione anonima. Questa soluzione è esperibile solo per le attività non finanziarie.


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